Cass. pen. n. 3162 del 25 febbraio 1989
Testo massima n. 1
La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., nelle ipotesi di emissione moleste di gas, di vapori o di fumo, è un reato non necessariamente ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse.