14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 79 del 18 gennaio 1974
Testo massima n. 1
L’art. 674 c.p. è applicabile, non soltanto quando le emissioni moleste di gas, vapori o fumo siano espressamente vietate dalla legge, ma anche quando non siano consentite da atti della competente autorità amministrativa emanati in base a particolari norme legislative, come l’art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie. Nella nozione di manifatture o fabbriche insalubri, di cui all’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, va compresa qualsiasi attività industriale — considerandosi come tale ogni attività diretta alla produzione di beni o servizi — e quindi anche gli allevamenti di animali, e specificamente gli allevamenti di vermi da pesca.
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