14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3919 del 28 aprile 1997
Testo massima n. 1
La previsione normativa della seconda ipotesi dell’art. 674 c.p. — nel punire determinati comportamenti molesti [ emissioni di gas, di vapori o di fumo ] al di fuori dei casi consentiti dalla legge — tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l’esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica. In quest’ottica, l’inciso «nei casi non consentiti dalla legge» comprende l’esercizio di attività industriali che, pur autorizzate, producono molestie che eccedono i limiti di tollerabilità e sono eliminabili con accorgimenti tecnici opportuni.
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