14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19898 del 26 maggio 2005
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p., emissioni di gas, vapore o fumo atti a cagionare offesa o molestia alle persone nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all’esercizio di una determinata attività, e nei casi in cui non sia richiesta l’autorizzazione si deve avere riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.
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