Cass. pen. n. 11556 del 31 marzo 2006

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone, nei casi in cui non sia stata richiesta l'autorizzazione, la cui assenza non determina automaticamente la integrazione del reato, deve farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 c.c. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato per la emissione di odori prodotti dallo stallaggio di animali e dal deposito delle loro deiezioni).

Testo massima n. 2


Il "parametro di legalità" per l'emissione, deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio di una determinata attività e nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione, si deve aver riguardo al "criterio della stretta tollerabilità" e non a quello della "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 cod. civ., anch'esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l'emissione molesta.

Normativa correlata