Cass. civ. n. 454 del 25 febbraio 1970
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 682 c.c., una disposizione testamentaria deve ritenersi tacitamente revocata quando esiste, tra essa ed altra di data posteriore, incompatibilità oggettiva (impossibilità di dare esecuzione sia all'una che all'altra) o anche solo soggettiva (desumibile volontà del de cuius di revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente). Il relativo apprezzamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione quando del proprio convincimento sia stata data giustificazione con un processo logico interpretativo condotto in conformità delle norme giuridiche.