Cass. civ. n. 454 del 25 febbraio 1970

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 682 c.c., una disposizione testamentaria deve ritenersi tacitamente revocata quando esiste, tra essa ed altra di data posteriore, incompatibilità oggettiva (impossibilità di dare esecuzione sia all'una che all'altra) o anche solo soggettiva (desumibile volontà del de cuius di revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente). Il relativo apprezzamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione quando del proprio convincimento sia stata data giustificazione con un processo logico interpretativo condotto in conformità delle norme giuridiche.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE