14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 447 del 19 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Nel concetto di «gettare» o «versare» di cui all’art. 674 c.p., che punisce il getto pericoloso di cose, rientra anche quello di diffondere, comunque, polveri nelle aree circostanti; integra pertanto il reato suddetto l’immissione nell’atmosfera di polveri degli impianti di uno stabilimento industriale in virtù di un processo produttivo, né l’elemento psicologico può essere escluso dall’aver il responsabile dello stabilimento preso accordi con le autorità comunali per la costruzione di un impianto di depolverizzazione, costituendo viceversa tale condotta dimostrazione della consapevolezza, da parte dell’agente, della pericolosità delle emissioni. [ Fattispecie relativa ad emissione di polveri causate dalle operazioni di sbarco di farina da una nave ].
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