Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6598 del 3 giugno 1994

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6598 del 3 giugno 1994

Testo massima n. 1

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 674 c.p. [ getto pericoloso di cose ] non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di «molestia».

Testo massima n. 1

Il reato di cui all’art. 674 c.p. [ getto di cose pericolose ] in quanto ha come diretto riferimento il valore della persona colpita, prescinde per la sua realizzazione dall’osservanza o meno degli standards fissati per la prevenzione dell’inquinamento e le normative antinquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi «emissione» inferiore ai limiti tabellari, anche nell’ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al processo tecnologico: conseguentemente anche un’attività industriale autorizzata, può dar luogo al suddetto reato qualora siano derivate molestie alle persone dalla mancanza di accorgimenti tecnici possibili e doverosi o dall’inosservanza delle prescrizioni dell’autorità amministrativa, pur nell’osservanza degli standards di cui sopra.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze