14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 138 del 10 gennaio 1995
Testo massima n. 1
La contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. può essere integrata anche da esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione, costituenti emissioni di gas, quando sono idonee a cagionare molestia alle persone o gli effetti dalla norma previsti.
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Testo massima n. 1
La cooperazione, benché dalla legge espressamente prevista per i delitti colposi, è riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura, come si desume dall’art. 43 ultimo comma c.p., il quale dispone che la distinzione tra reato doloso e colposo, stabilita dalla legge per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta da tale distinzione discendono effetti giuridici. [ Nella fattispecie, in tema di reato di cui all’art. 674 c.p., è stata ritenuta la responsabilità del sindaco e del legale rappresentante della ditta appaltatrice per le esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione del comune ].
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