Cass. pen. n. 3876 del 20 aprile 1993
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità della condotta considerata nella seconda parte dell'art. 674 c.p. le polveri, se non possono essere oggetto delle emissioni di gas e di vapori, sono invece sostanze comprese nella emissione di fumo che, secondo la nozione lessicale e tecnica del termine, è «sospensione di un solido in un gas, prodotto da una combustione» e la polvere null'altro è se non «materia finemente suddivisa».