14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3678 del 31 gennaio 2006
Posted at 20:00h
in Massimario
Testo massima n. 1
Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono integrare il reato di cui all’art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo ed abbiano un impatto negativo, non necessariamente fisico ma anche psichico, sull’esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]