Cass. pen. n. 40191 del 30 ottobre 2007

Testo massima n. 1


In tema di inquinamento atmosferico, la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 c.p. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo, gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto od a negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone.

Testo massima n. 2


La verifica sugli scarichi inquinanti deve essere effettuata scomputando dalla concentrazione al momento dello scarico quella esistente al punto di prelievo si applica anche agli scarichi inquinanti nella laguna di Venezia, la quale, pur essendo sottoposta ad un regime speciale, non si sottrae, tuttavia, alla regola appena descritta.

Testo massima n. 3


Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato dilavano le superfici ed attengono indirettamente i corpi recettori. Quando queste vengono in qualsiasi modo convogliate nella rete fognaria, si mischiano con le acque reflue domestiche e/o industriali.

Testo massima n. 4


In tema di bonifica dei siti inquinati, ai fini della configurabilità del reato omissivo previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 2 aprile 2007).

Normativa correlata