14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6419 del 11 febbraio 2008
Testo massima n. 1
In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all’art. 674 c.p. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all’art. 54, comma secondo, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 [ che sanziona amministrativamente l’effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione ], in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
In tema di getto pericoloso di cose, poiché la condotta consistente nel «versare» è riferibile anche a materie liquide, è configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p. in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell’adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. [ Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte su suolo pubblico ed in parte su corso d’acqua pubblica, proveniva da uno stabile condominiale munito di fossa imhoff non munita di vasca di decantazione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]