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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16286 del 17 aprile 2009

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16286 del 17 aprile 2009

Testo massima n. 1

Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell’art. 674 c.p., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione [ cosiddetto reato omissivo improprio ] ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo. [ Fattispecie relativa alla diffusione nell’atmosfera di polveri di “clinker”, una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento, prodotta durante le operazioni di scarico dalle navi in appositi silos e di successivo carico sugli automezzi impiegati per il trasporto, provocante fastidi fisici agli occupanti delle abitazioni limitrofe ].

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