14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22032 del 10 giugno 2010
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in Massimario
Testo massima n. 1
La contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. [ Nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento delle elettropompe di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sulle persone ].
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