Cass. pen. n. 22032 del 10 giugno 2010
Testo massima n. 1
La contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento delle elettropompe di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sulle persone).