Cass. pen. n. 44362 del 29 novembre 2007
Testo massima n. 1
Integra il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) il versamento incontrollato di una notevole quantità di acqua piovana da un edificio privo di grondaia, recante molestia e disturbo al proprietario del fondo limitrofo, non dipendente dalla conformazione dei luoghi ma derivante dalla negligente condotta omissiva del reo. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano eseguito opere edilizie sull'edificio, senza apportare alcun accorgimento idoneo ad impedire il riversamento delle acque sul fondo limitrofo).