14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3531 del 21 marzo 1998
Testo massima n. 1
La fattispecie tipica del reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 c.p. configura un’ipotesi di reato di pericolo rappresentato dall’idoneità potenziale della cosa versata a molestare o imbrattare le persone in modo percepibile anche se minimo. Ne consegue che integra il suddetto reato il dilavamento di materie oleose, defluenti in un laghetto, che alterino le condizioni delle sponde, divenute melmose, e determinino la presenza di sostanze grasse in acqua, rendendo impraticabili i luoghi proprio per la possibilità d’imbrattamento e di molestia nell’uso della res comune.
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