14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 46846 del 22 dicembre 2005
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in Massimario
Testo massima n. 1
La fattispecie di cui all’art. 674 c.p. [ getto pericoloso di cose ] non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell’ambiente e conseguentemente della salute umana.
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