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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 739 del 21 gennaio 1998

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 739 del 21 gennaio 1998

Testo massima n. 1

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. — getto pericoloso di cose [ nel caso di specie, emissioni di vapori ] — non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l’attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone: detta attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.

Testo massima n. 1

Per la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. – getto pericolose di cose – non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche, essendo sufficiente che esse superino il limite della normale tollerabilità, valicato il quale le emissioni stesse diventano moleste con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice. Ed invero il discrimine tra una condotta lecita ed una illecita, ai fini della configurabilità del reato in esame, è il superamento di tale limite, in riferimento al disposto dell’art. 844 c.c.: superamento che sarebbe penalmente rilevante anche in presenza di una specifica autorizzazione all’impiego di sostanze esalanti. [ Nel caso di specie si trattava di emissioni provocate da sostanze, quali oli minerali, solventi e benzine, usate dall’imputato, senza che peraltro esistesse alcuna autorizzazione, per l’attività di meccanico – svolta nel suo garage condominiale, trasformato in una officina per riparazioni meccaniche e messe a punto – ed idonee a molestare, secondo la contestazione, le persone residenti nelle unità abitative dello stesso edificio; la Suprema Corte ha ritenuto legittima la configurabilità della contravvenzione in questione, in relazione a tale concreta fattispecie, ed ha enunciato il principio di cui in massima ].

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