14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10030 del 10 marzo 2015
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in Massimario
Testo massima n. 1
Per la realizzazione del reato previsto dall’art 734 cod. pen., non è necessaria l’irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura.
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