Cass. pen. n. 39606 del 26 ottobre 2007
Testo massima n. 1
Costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto in adesione alla richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile, motivata con l'esigenza di addivenire ad un accordo in ordine al risarcimento del danno.