14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11430 del 7 ottobre 1999
Testo massima n. 1
In tema di prescrizione, l’epoca di consumazione del reato può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza. Pertanto in tema di violazioni di sigilli e di agevolazione colposa, può ritenersi in virtù di considerazioni logiche [ l’inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo ], di fatti notori [ sospensione dell’attività edilizia durante il periodo natalizio ], di massime di esperienza [ l’accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo più, di denuncia anonima ] che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell’accertamento, salva l’esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, che intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l’epoca di commissione dei fatti. [ Fattispecie di agevolazione colposa in cui i sigilli erano stati apposti il 4 dicembre e la violazione era stata accertata il successivo 19 gennaio ].
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