Cass. pen. n. 2843 del 27 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Il termine di prescrizione, nel caso di reato permanente la cui condotta costitutiva non risulti cessata in precedenza, decorre dalla data della sentenza di condanna in primo grado. (Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare).