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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10276 del 12 luglio 1989

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10276 del 12 luglio 1989

Testo massima n. 1

Nel determinare l’entità della pena si deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole, desunta dai precedenti penali e giudiziari, e della condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al reato. Pertanto, qualunque sentenza di condanna, anche relativa ad un fatto successivo rispetto a quello in decisione, è idonea a qualificare la personalità e la pericolosità del soggetto, rivelandone la sua persistenza nel delitto.

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