Cass. pen. n. 10276 del 12 luglio 1989
Testo massima n. 1
Nel determinare l'entità della pena si deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole, desunta dai precedenti penali e giudiziari, e della condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al reato. Pertanto, qualunque sentenza di condanna, anche relativa ad un fatto successivo rispetto a quello in decisione, è idonea a qualificare la personalità e la pericolosità del soggetto, rivelandone la sua persistenza nel delitto.