Cass. pen. n. 6790 del 10 maggio 1990

Testo massima n. 1


Per condotta successiva al reato, rilevante ai fini dell'art. 133 c.p., va considerato qualcosa di ulteriore e diverso rispetto alla mera cessazione della continuazione, che può essere dipesa anche da cause diverse dalla ridotta pericolosità del soggetto.

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