14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6790 del 10 maggio 1990
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in Massimario
Testo massima n. 1
Per condotta successiva al reato, rilevante ai fini dell’art. 133 c.p., va considerato qualcosa di ulteriore e diverso rispetto alla mera cessazione della continuazione, che può essere dipesa anche da cause diverse dalla ridotta pericolosità del soggetto.
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