Cass. pen. n. 6790 del 10 maggio 1990
Testo massima n. 1
Per condotta successiva al reato, rilevante ai fini dell'art. 133 c.p., va considerato qualcosa di ulteriore e diverso rispetto alla mera cessazione della continuazione, che può essere dipesa anche da cause diverse dalla ridotta pericolosità del soggetto.