14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11355 del 10 novembre 1994
Testo massima n. 1
Ai sensi del comma 2 dell’art. 133 c.p. i precedenti penali e giudiziari del reo rilevano ai fini della determinazione della capacità a delinquere del colpevole e possono essere presi in considerazione per la commisurazione della pena, nel senso che la condotta di vita pregressa, indenne da condanne, si proietta in modo favorevole sulla personalità del soggetto ed orienta in senso positivo, per il colpevole stesso, il potere discrezionale del giudice nella determinazione in concreto della sanzione penale.
Testo massima n. 2
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato si converte in appello ove contro la stessa sentenza l’imputato interponga appello.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]