14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2439 del 4 luglio 1996
Testo massima n. 1
In tema di esigenze cautelari per l’adozione di misure coercitive personali, la prognosi idonea a fondare il giudizio di probabile reiterazione della condotta criminosa risulta correttamente formulata quando il giudice abbia dato rilievo sia alla particolare significazione di dati sintomatici di natura oggettiva, sia alla personalità dell’indagato, enucleando, dalla condotta complessiva dello stesso e da tutti gli altri parametri enunciati nell’art. 133 c.p. rilevanti nel caso specifico, gli elementi concreti di valutazione da porre a fondamento dell’ordinanza che dispone la misura.
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