Cass. pen. n. 12488 del 17 settembre 1990

Testo massima n. 1


Nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice gode di una discrezionalità vincolata, per cui deve dar ragione dei criteri legali che sono sintetizzabili nella retribuzione (gravità complessiva del fatto) e nella prevenzione sociale (capacità a delinquere in termine di attitudine del reo a commettere crimini). (Nella fattispecie il giudice del merito ai fini della quantificazione della pena teneva conto soltanto della gravità del fatto, senza valutare gli elementi soggettivi che concorrono alla valutazione della capacità a delinquere in riferimento all'esigenza di difesa della società. La S.C. in applicazione del detto principio annullava per vizio di motivazione).

Normativa correlata