14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12488 del 17 settembre 1990
Testo massima n. 1
Nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice gode di una discrezionalità vincolata, per cui deve dar ragione dei criteri legali che sono sintetizzabili nella retribuzione [ gravità complessiva del fatto ] e nella prevenzione sociale [ capacità a delinquere in termine di attitudine del reo a commettere crimini ]. [ Nella fattispecie il giudice del merito ai fini della quantificazione della pena teneva conto soltanto della gravità del fatto, senza valutare gli elementi soggettivi che concorrono alla valutazione della capacità a delinquere in riferimento all’esigenza di difesa della società. La S.C. in applicazione del detto principio annullava per vizio di motivazione ].
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