Cass. pen. n. 14414 del 2 novembre 1990

Testo massima n. 1


La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti oppure non sia ritenuto dal giudice il solo prevalente e lecito e venga in considerazione per fini diversi, come, ad esempio, al fine di determinare la pena base e di stabilire se concedere o negare una circostanza attenuante. Legittimamente, pertanto, il giudice può valutare gli stessi elementi (nella specie gravità del fatto e precedenti penali dell'imputato) una prima volta per negare le attenuanti generiche e una seconda volta per determinare la misura della pena.

Normativa correlata