14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15811 del 29 novembre 1990
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione della pena il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione, [ art. 133 c.p. ], molto spesso si integrano. Nell’ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato.
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