Cass. pen. n. 15811 del 29 novembre 1990

Testo massima n. 1


Ai fini della determinazione della pena il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione, (art. 133 c.p.), molto spesso si integrano. Nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato.

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