Cass. pen. n. 2501 del 9 marzo 1992

Testo massima n. 1


Qualora il giudice, esercitando il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, ritenga di dover apportare alla pena fissata per il reato più grave un notevole aumento a titolo di continuazione, nel caso in cui all'imputato siano state concesse le attenuanti generiche in riferimento all'art. 133 c.p., è necessaria una specifica motivazione sul punto.

Normativa correlata