14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1305 del 4 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Allorquando la determinazione della pena da infliggere al condannato è quantificata a livelli che si discostano dai minimi edittali, sia per la quantificazione della pena per il reato base, che per quella per l’aumento per continuazione, in presenza di unificazione dei fatti di reato ex art. 81 c.p., il giudice deve specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione, al fine di rendere possibile il controllo della motivazione sottesa alla deliberazione sul punto.
Testo massima n. 1
Pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione fra le opposte condotte elemento caratterizzante l’attenuante della provocazione di cui all’art. 62 n. 2 c.p., tuttavia la medesima va negata ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere uno o più degli elementi propri dell’attenuante medesima, come lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira.
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