14 Mag Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 2692 del 15 luglio 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
Quando è remoto nel tempo il fatto delittuoso per il quale viene disposta la misura de libertate, la motivazione del provvedimento cautelare dev’essere svolta anche con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., valutando la condotta tenuta dall’indagato fra il momento della consumazione del reato e quello dell’adozione del provvedimento stesso, sia ai fini delle esigenze cautelari che della misura da applicare in concreto.
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