14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5086 del 23 luglio 1983
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il diritto di fare una costruzione su suolo altrui, ai sensi dell’art. 952 c.c., non è suscettibile di possesso, configurabile soltanto in relazione alla proprietà superficiaria, e cioè al diritto [
ex art. 952 citato ] di «mantenere» una costruzione già realizzata nell’esercizio del suindicato diritto di costruire.
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