Cass. civ. n. 5086 del 23 luglio 1983
Testo massima n. 1
Il diritto di fare una costruzione su suolo altrui, ai sensi dell'art. 952 c.c., non è suscettibile di possesso, configurabile soltanto in relazione alla proprietà superficiaria, e cioè al diritto (ex art. 952 citato) di «mantenere» una costruzione già realizzata nell'esercizio del suindicato diritto di costruire.