Cass. pen. n. 978 del 5 febbraio 1997
Testo massima n. 1
La determinazione della pena non va rapportata, in relazione al criterio indicato nell'art. 133 c.p., alla quantità del contributo causale della condotta dell'imputato nella produzione dell'evento, bensì al grado della colpa. Infatti, l'entità dell'apporto causale costituisce un aspetto che prescinde, non essendo omogeneo, dal grado della colpa nel suo complesso.