14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3609 del 1 febbraio 2011
Posted at 20:00h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso.
[adrotate group=”13″]