14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27959 del 26 giugno 2013
Testo massima n. 1
L’irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. [ Fattispecie in cui la Corte ha annullato la pronuncia di condanna ad una pena prossima al massimo edittale per aver definito la sanzione in motivazione come “equa e proporzionata” e tale da mantenere un rapporto di “congruità” con la “gravità della condotta” ].
[adrotate group=”13″]