14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 33821 del 31 luglio 2015
Testo massima n. 1
Ai fini della rilevabilità della causa di esclusione della punibilità per particolari tenuità del fatto nel giudizio di legittimità, costituiscono elementi significativi sia le specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito circa l’offensività della condotta, sia l’applicazione della pena in misura pari al minimo edittale. [ Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di condanna relativa al reato di cui all’art. 186, comma settimo, cod. strada, valorizzando la circostanza che questa aveva dato atto del “mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa” ].
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