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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40774 del 12 ottobre 2015

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40774 del 12 ottobre 2015

Testo massima n. 1

Quando si procede per il reato di omesso versamento dell’Iva, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poichè la previsione di quest’ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell’illecito penale è stato già valutato dal legislatore. [ In applicazione del principio, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo con riferimento ad un omesso versamento pari a poco più di 112.000 Euro, a fronte della soglia di punibilità fissata in Euro 103,291,30 ].

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