14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 423 del 22 gennaio 1982
Testo massima n. 1
L’art. 682 c.c., il quale dispone che il testamento posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni incompatibili, fissa un principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, sì da circoscrivere la possibilità di ritenere caducate le une, per effetto delle altre, solo previo riscontro, caso per caso, di una sicura inconciliabilità, e da consentire inoltre di ravvisare una revoca implicita dell’intero testamento anteriore, in conseguenza dell’incompatibilità di alcune sue disposizioni con altre del testamento successivo, esclusivamente ove sia positivamente accertata la non configurabilità di una sopravvivenza del suo contenuto superstite, a fronte delle mutilazioni derivanti da detta incompatibilità.
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