Cass. civ. n. 3762 del 12 febbraio 2024
Testo massima n. 1
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Beneficiario destinatario della notifica dell'atto introduttivo del giudizio - Amministratore con poteri sostitutivi o di assistenza - Differenza - Conseguenze.
Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.