14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 345 del 11 gennaio 2001
Posted at 16:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini dell’azione di «danno temuto», l’obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa [ edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo ] dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà [ o altro diritto reale ] o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo.
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