14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12725 del 22 dicembre 1994
Testo massima n. 1
In materia di detenzione di stupefacenti, non può ravvisarsi il concorso ex art. 110 c.p. in caso di semplice comportamento negativo di chi assiste passivamente alla perpetrazione di un reato e non ne impedisce od ostacola in vario modo la esecuzione, se non sussiste un obbligo giuridico di impedire l’evento [ art. 40, comma 2, c.p. ]; ne consegue che, non potendosi ravvisare per il coniuge convivente un obbligo giuridico di attivarsi, nell’ambito della famiglia, per impedire i reati dell’altro coniuge, il solo comportamento omissivo [ mancata opposizione alla detenzione della droga in casa ] non costituisce da solo segno univoco di concorso morale.
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