14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10061 del 30 settembre 1995
Testo massima n. 1
In tema di lottizzazione abusiva, la formulazione letterale dell’art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47 — tenuto conto della differente terminologia usata dal legislatore rispetto alla demolizione prevista dall’art. 7, ultimo comma, stessa legge — lascia intendere che, mentre la demolizione presuppone la condanna per il reato edilizio, la confisca di cui al detto art. 19 prevede quale unico presupposto l’accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e con esclusione solo dell’ipotesi di insussistenza del fatto. [ Nella specie, dedotta dal ricorrente l’illegittimità della confisca dei fondi, in violazione dell’art. 240 c.p., poiché tali immobili non potevano essere considerati cose finalizzate a commettere il reato, né prodotto o profitto del reato, la S.C. ha osservato che la confisca non era stata disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., bensì in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 19 L. n. 47 del 1985 ].
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Testo massima n. 1
Nel reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale sussiste il concorso degli acquirenti di lotti frazionati quando sia accertata la loro consapevolezza dell’abusività della lottizzazione operata dalla parte venditrice. Il reato in oggetto, invero, pur nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, ha una struttura unitaria caratterizzata dall’intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi: la condotta dell’acquirente non configura, infatti, un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore [ perché anzi contribuisce alla concreta attuazione del disegno criminoso di questi ] né si tratta di una condotta che sarebbe stata possibile senza l’azione del venditore medesimo; attraverso l’acquisto consapevole di un lotto frazionato si manifesta altresì la volontà dell’acquirente di cooperare nel reato: non è necessario un previo concerto o un’azione concordata, essendo sufficiente, al contrario una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto.
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