14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6619 del 27 maggio 1999
Testo massima n. 1
Nel caso di concorso di persone nel reato, il semplice abbandono o l’interruzione dell’azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un quid pluris che consiste nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, con eliminazione delle conseguenze fino a quel momento prodotte. [ Fattispecie in tema di truffa, in cui la vittima era stata indotta da parte di più concorrenti a versare, in tempi diversi, somme di denaro carpite con inganno e nella quale un concorrente, pur non partecipando più materialmente alla ricezione di dette somme, non aveva svelato alla vittima il meccanismo truffaldino, permettendo che molte altre dazioni avvenissero a mano dei correi ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]