14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5641 del 12 maggio 1994
Posted at 20:01h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del concorso morale nel reato di costruzione abusiva, è necessario individuare un comportamento, attivo o passivo, che comunque possa configurarsi come causativo del fatto. [ Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna che aveva genericamente accennato al «concorso» dei proprietari del terreno per il solo fatto di non avere denunciato l’illecito del figlio ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]