14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 684 del 22 gennaio 1996
Testo massima n. 1
In materia di concorso di persone nel reato, affinché la adesione di volontà possa costituire concorso morale come rafforzamento del disegno criminoso da altri concepito, occorre in concreto dimostrare il rapporto di causalità tra l’adesione del terzo — che in caso di risposta affermativa diventa concorrente morale — e l’incentivo che ne deriva all’attività dell’autore materiale. Vale a dire se quest’ultimo manifesta la intenzione di commettere il reato, va dimostrato come un suggerimento di un terzo, per la sua peculiarità, sia causa efficiente del rafforzamento di detta intenzione perché sia posta in essere manifestazione partecipativa a titolo di concorso morale, altrimenti si verte in connivenza non punibile.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]