14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36941 del 14 settembre 2015
Testo massima n. 1
In tema di concorso di persone nel reato, il principio della pari responsabilità dei concorrenti previsto dall’art. 110 cod. pen. non esonera dall’individuazione dell’autore o dei coautori della condotta descritta dalla fattispecie incriminatrice, poichè l’attribuzione del fatto di reato al terzo, cui non sia ascrivibile tale condotta, presuppone una partecipazione psichica necessariamente in rapporto ad uno o più autori materiali dell’illecito penale. [ In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva condannato le imputate a titolo di concorso morale per i reati di cui agli artt. 613 e 591 cod. pen., pur non risultando possibile l’individuazione degli autori materiali di tali condotte ].
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