Cass. civ. n. 3752 del 12 febbraio 2024
Testo massima n. 1
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decisione della cassazione - Passaggio in giudicato - Coincidenza temporale con la pubblicazione - Eccezioni - Insussistenza - Ragioni
Le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell'immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.