Cass. pen. n. 4969 del 9 febbraio 2012
Testo massima n. 1
Ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, c.p. - la quale anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 L. 5 dicembre 2005, n. 251 deve ritenersi facoltativa - è sufficiente che il giudice consideri gli elementi enunciati nell'art. 133 c.p., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti.